Trib. Napoli, 4 febbraio 2026, Pres. Scoppa, Est. Cacace
Nell'ambito della composizione negoziata della crisi d'impresa, le misure protettive previste dall'articolo 18 del Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza non possono essere estese ai beni dei fideiussori dell'imprenditore. Tali soggetti, infatti, rimangono estranei alla procedura e mantengono la propria autonoma posizione giuridica.
Di conseguenza, gli istituti di credito conservano la facoltà di escutere le garanzie personali prestate dai fideiussori e di procedere alla segnalazione delle posizioni in sofferenza presso la Centrale dei Rischi della Banca d'Italia. Qualsiasi limitazione a tali prerogative risulterebbe incompatibile sia con i principi di correttezza e trasparenza che governano il sistema creditizio, sia con la natura pubblicistica e di vigilanza del sistema delle segnalazioni creditizie gestito dall'autorità bancaria.
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