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Fideiussori e garanti: due nuove difese nei confronti della banca

Con due ordinanze del 2026 la Cassazione rafforza la posizione di chi ha garantito i debiti di un'impresa: il fideiussore può far valere la concessione abusiva di credito della banca, e anche il garante "autonomo" può eccepire la nullità della capitalizzazione degli interessi.

Chi ha firmato una fideiussione o una garanzia a favore della propria impresa si trova spesso, quando l'impresa entra in difficoltà, a dover rispondere personalmente di debiti che nel frattempo sono cresciuti ben oltre le previsioni. Due ordinanze della Corte di Cassazione pubblicate nel 2026 ampliano in modo significativo le difese che il garante può opporre alla banca.

La concessione abusiva di credito opposta dal fideiussore

Con l'ordinanza n. 21651 del 24 giugno 2026 la Terza Sezione civile ha esaminato il caso di una banca che, dopo il fallimento della società debitrice, aveva ottenuto la condanna dei fideiussori al pagamento del saldo passivo di conto corrente e degli affidamenti. Uno dei garanti sosteneva che la banca avesse continuato a finanziare la società quando la sua situazione era già compromessa, contribuendo così ad aggravare il debito poi richiesto a lui. La Corte d'Appello aveva ritenuto la questione estranea al giudizio, osservando che la concessione abusiva di credito può essere fatta valere dal curatore e che il concorso colposo del creditore riguarda soltanto le azioni di risarcimento.

La Cassazione ha accolto il ricorso e rinviato la causa alla Corte d'Appello. Il fideiussore, ai sensi dell'art. 1945 c.c., può opporre al creditore tutte le eccezioni che spettano al debitore principale e che riguardano il rapporto garantito, salvo quelle personali. Il concorso colposo del creditore previsto dall'art. 1227 c.c. è un principio generale, che vale anche per l'inadempimento contrattuale. Ne consegue che, se la banca ha erogato o mantenuto credito con dolo o colpa a favore di un'impresa in grave difficoltà, senza concrete prospettive di risanamento, aggravandone il dissesto, quella condotta può ridurre o perfino escludere la pretesa verso il garante.

La Corte precisa inoltre che il concorso colposo non è un'eccezione in senso stretto ma una mera difesa: il giudice deve esaminarlo anche d'ufficio, quando i fatti emergono dagli atti di causa.

Il garante autonomo e la nullità della clausola anatocistica

Con l'ordinanza n. 12191 del 2026 la Prima Sezione civile si è occupata di una garanzia qualificata come contratto autonomo di garanzia, collegata a un conto corrente aperto nel 1996. La Corte d'Appello aveva negato al garante la possibilità di contestare la capitalizzazione trimestrale degli interessi, proprio in ragione dell'autonomia della garanzia.

La Cassazione ha ribaltato la decisione, richiamando un proprio precedente del 2018. L'autonomia della garanzia impedisce al garante di sollevare le eccezioni che derivano dal rapporto principale, ma non quelle fondate sulla nullità, anche parziale, del contratto base per contrarietà a norme imperative. In caso contrario la banca potrebbe ottenere, attraverso il garante, un risultato che l'ordinamento le vieta di ottenere dal debitore. La Corte ribadisce anche che le clausole di capitalizzazione dei contratti di conto corrente stipulati prima della delibera CICR del 9 febbraio 2000 sono nulle, e che una capitalizzazione valida richiede una nuova pattuizione espressa conforme a quella delibera.

Che cosa cambia per chi ha prestato una garanzia

Le due pronunce hanno un tratto comune: la garanzia non mette la banca al riparo dalle conseguenze della propria condotta né dalle invalidità del rapporto garantito. Il garante può quindi chiedere che il debito sia ricalcolato senza gli interessi capitalizzati illegittimamente e che la pretesa sia ridotta nella misura in cui la banca ha contribuito ad aggravare l'esposizione.

Si tratta però di difese che richiedono un lavoro preparatorio accurato. Per la concessione abusiva occorre ricostruire, sulla base di bilanci, Centrale dei Rischi, delibere di affidamento e movimenti di conto, in quale momento la difficoltà dell'impresa era evidente e come la banca ha gestito il rapporto da quel momento in poi. Per l'anatocismo occorre disporre del contratto di conto corrente e della serie completa degli estratti conto, così da rideterminare il saldo.

Conta anche la tempestività. La stessa ordinanza n. 21651 ha dichiarato tardiva l'eccezione di decadenza della banca prevista dall'art. 1957 c.c., che il fideiussore aveva sollevato soltanto nella comparsa conclusionale: si tratta di un'eccezione in senso stretto, che va proposta nel primo atto difensivo, nel caso del decreto ingiuntivo con l'atto di citazione in opposizione, indicando con precisione da quando il credito era esigibile. Il semplice passaggio della posizione a sofferenza non basta a far decorrere il termine.

Chi riceve una richiesta di pagamento come garante ha quindi interesse a far esaminare subito il contratto di garanzia e la documentazione del rapporto, prima di prendere qualsiasi impegno e prima che scadano i termini per difendersi.

Le informazioni hanno carattere generale e non sostituiscono una consulenza sul caso specifico.