Trib. Parma, 16 gennaio 2026, Pres. Est. Vernizzi
In materia di composizione negoziata della crisi, il tribunale può autorizzare il trasferimento dell'azienda in qualunque forma senza l'applicazione della responsabilità solidale prevista dall'art. 2560, comma 2, c.c., ai sensi dell'art. 22, comma 1, lett. d) CCII, quando ricorrono congiuntamente tre condizioni essenziali.
In primo luogo, la cessione deve consentire di evitare la definitiva dispersione dei valori aziendali connessi alla continuità operativa e prevenire l'accumulo di ulteriori perdite. In secondo luogo, deve essere assicurata una miglior soddisfazione dei creditori rispetto allo scenario liquidatorio alternativo di natura concorsuale, mediante un'analisi comparativa delle prospettive di realizzo. Infine, il progetto di risanamento elaborato nel corso delle trattative deve risultare idoneo a superare la situazione di squilibrio patrimoniale, economico e finanziario delineata dall'art. 12 CCII.
Tali presupposti sussistono quando il trasferimento dell'azienda corrisponde all'interesse effettivo del ceto creditorio, valutato attraverso un giudizio prognostico che confronti lo scenario con cessione autorizzata rispetto a quello senza autorizzazione. È inoltre necessario che il debitore presenti un piano di risanamento articolato nelle sue concrete modalità attuative, permettendo la verifica delle prospettive di soddisfacimento dei creditori nell'ambito del percorso prescelto.
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