Quando in un contratto di finanziamento sono convenuti interessi usurari, l'art. 1815, secondo comma, c.c. prevede che la clausola sia nulla e che non siano dovuti interessi. La verifica del superamento del tasso soglia previsto dalla legge n. 108 del 1996 è quindi uno dei controlli più frequenti sui mutui e sui prestiti. Due sentenze di settembre 2026 ne precisano alcuni aspetti.
Mora oltre la soglia: gli interessi corrispettivi restano dovuti
La Corte d'Appello di Napoli, con la sentenza n. 5780 del 21 settembre 2026, ha esaminato un mutuo stipulato nel 2006 ed estinto nel 2010 con una surroga. Il mutuatario chiedeva la restituzione di circa 37.800 euro di interessi, sostenendo che la soglia fosse superata sommando il TAEG al tasso di mora, e contestava comunque il tasso di mora pattuito. La mora, però, non era mai stata applicata.
La Corte ha confermato il rigetto della domanda. Interessi corrispettivi e interessi moratori hanno natura e funzione diverse: vanno verificati separatamente e non si sommano. La sola previsione di un tasso di mora oltre la soglia, mai applicato, non dà diritto alla restituzione degli interessi corrispettivi lecitamente pagati e non rende gratuito il finanziamento, perché la sanzione dell'art. 1815 colpisce la specifica categoria di interessi che supera la soglia. È una lettura in linea con l'orientamento delle Sezioni Unite del 2020.
Cessione del quinto: polizze nel tasso e prescrizione dall'ultima rata
La Corte d'Appello di Brescia, con la sentenza n. 832 del 18 settembre 2026, si è occupata di un prestito con cessione del quinto. Due i principi affermati.
Il primo riguarda il calcolo del tasso: i costi delle polizze assicurative collegate al finanziamento vanno inclusi nel tasso effettivo globale. Il collegamento fra polizza e prestito può essere provato con qualsiasi mezzo e si presume quando la stipula della polizza è contestuale all'erogazione.
Il secondo riguarda la prescrizione: il termine decennale per chiedere la restituzione di quanto pagato decorre dal pagamento dell'ultima rata e non da ciascuna rata, perché la restituzione rateale del finanziamento costituisce un'unica obbligazione. Per chi ha estinto da poco un prestito, quindi, la verifica può riguardare l'intero piano di ammortamento.
Che cosa verificare
Per valutare un'eventuale usura occorrono il contratto, il piano di ammortamento, le quietanze e la documentazione delle polizze e delle altre spese collegate. Il confronto va fatto con la soglia del trimestre in cui il contratto è stato stipulato, verificando separatamente gli interessi corrispettivi, comprensivi di commissioni, spese e assicurazioni, e gli interessi di mora. E va tenuto presente il termine: dieci anni dal pagamento dell'ultima rata.
Le informazioni hanno carattere generale e non sostituiscono una consulenza sul caso specifico.