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Prima di fare causa alla banca: documenti, saldo rettificato e prescrizione

Chi chiede alla banca la restituzione di interessi e commissioni non dovuti deve provare la propria domanda. Una recente ordinanza della Cassazione chiarisce come si valuta la prescrizione e come si ricostruisce il conto quando gli estratti sono incompleti.

Le cause sul conto corrente, per interessi ultralegali, capitalizzazione trimestrale, commissioni di massimo scoperto e altre competenze, si decidono spesso sulla documentazione prima ancora che sulle questioni di diritto. Due aspetti meritano attenzione prima di avviare qualsiasi iniziativa: chi deve provare che cosa, e come si calcola la prescrizione.

L'onere della prova è del correntista

La giurisprudenza è costante: il correntista che chiede la restituzione di somme o la rideterminazione del saldo deve indicare in modo specifico quali clausole contesta, quali addebiti ritiene illegittimi e in quali periodi, e deve provarlo secondo la regola generale dell'art. 2697 c.c. La prova passa per il contratto e per gli estratti conto. Le domande formulate in modo generico vengono respinte, e la consulenza tecnica disposta dal giudice non può supplire alla mancanza di documenti.

Per questo il primo passo è recuperare tutta la documentazione disponibile. L'art. 119 del Testo unico bancario consente al cliente di ottenere dalla banca, entro novanta giorni dalla richiesta, copia della documentazione relativa alle operazioni degli ultimi dieci anni.

Cass. 5955/2026: prima si rettifica il saldo, poi si valuta la prescrizione

Con l'ordinanza n. 5955 del 16 marzo 2026 la Cassazione è tornata sul tema della prescrizione nell'azione di ripetizione promossa da una società correntista, che chiedeva la rideterminazione dei saldi di più rapporti e la restituzione delle competenze addebitate.

Il punto è tecnico ma decisivo. La prescrizione decennale decorre dai versamenti che hanno natura di pagamento, le cosiddette rimesse solutorie, e non da quelli che si limitano a ricostituire la disponibilità del fido. La Corte afferma che questa distinzione va fatta solo dopo aver depurato il conto dagli addebiti illegittimi: la prescrizione riguarda soltanto la parte della rimessa che supera il limite del fido calcolato sul saldo rettificato.

La differenza non è di poco conto. Se si guarda al saldo esposto dalla banca, gonfiato da interessi e commissioni non dovuti, molti versamenti appaiono come pagamenti, e la prescrizione si estende. Sul saldo ricalcolato, invece, molte di quelle rimesse rientrano nel fido e non fanno decorrere alcun termine.

La stessa ordinanza ribadisce inoltre che il rapporto può essere ricostruito anche sulla base di estratti conto parziali, con il metodo che il giudice ritiene più idoneo, purché motivato, per giungere a un risultato che rispecchi il più possibile l'andamento effettivo del rapporto.

Che cosa fare prima di agire

Prima di contestare un rapporto bancario conviene raccogliere contratti, eventuali contratti di affidamento, la serie degli estratti conto e degli scalari e, se utile, la Centrale dei Rischi; richiedere alla banca la documentazione mancante; far eseguire un ricalcolo che parta dal saldo rettificato, distingua i periodi documentati da quelli ricostruiti e simuli l'effetto della prescrizione. Solo con questi elementi è possibile stimare in modo realistico che cosa si può ottenere, e con quali costi.

Le informazioni hanno carattere generale e non sostituiscono una consulenza sul caso specifico.